Rinnovare il porto d’armi dopo anni: tutto da rifare o no?
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Rinnovare il porto d’armi dopo anni: tutto da rifare o no?
Una tra le domande che tengono periodicamente banco tra gli appassionati, c’è quella relativa a un caso particolare, ma tutto sommato non così raro: quello del caso in cui un cacciatore o tiratore sportivo, in possesso di porto d’armi, lasci scadere la licenza ma, invece di provvedere al rinnovo immediatamente, lasci invece trascorrere alcuni anni (per ipotesi, anche più di 10). La domanda è se, oltre ovviamente ai certificati medici, sia necessario rifare il diploma di idoneità al maneggio delle armi o, per il porto di fucile per caccia, l’esame di abilitazione venatoria. Cerchiamo di spiegare nel modo più semplice possibile come stiano le cose.
Una volta scaduto il porto d’armi (che ha validità di sei anni se rilasciato prima del 14 settembre 2018, cinque se rilasciato dopo tale data), se si detengono armi, scatta automaticamente l’obbligo di produrre la certificazione medica di idoneità psicofisica, anch’essa con cadenza quinquennale. Questa è l’unica “sanzione” (che tale ovviamente non è) prevista per chi lasci scadere il porto d’armi. Tutto ciò premesso è opportuno ricordare che, anche nel momento in cui si decidesse di rinnovare il porto d’armi anche dopo un tempo notevole intercorso dalla scadenza del precedente (ipotesi: 15 anni), l’idoneità tecnica al maneggio delle armi è comunque presunta e non deve essere rifatta l’abilitazione al Tiro a segno nazionale. Questo perché la presentazione del certificato di idoneità al maneggio rilasciato dal Tsn (che non ha scadenza) oppure del congedo militare (che è valido per attestare l’idoneità al maneggio solo se non più vecchio di 10 anni) sono previsti dalla legge (art. 8 legge 110/75) solo per la prima istanza di rilascio del porto d’armi. Un rinnovo anche temporalmente separato dalla scadenza della precedente licenza è comunque sempre un rinnovo e non un primo rilascio. Quindi, i documenti da produrre dovranno essere i medesimi previsti nel caso in cui il rinnovo non comportasse alcuno stacco temporale rispetto alla scadenza del precedente libretto. Lo stesso discorso vale per chi rinnovi il porto di fucile per uso caccia, con riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio che, secondo quanto disposto dall’articolo 22 della legge 157/92, è anch’esso previsto per il solo primo rilascio e deve essere nuovamente sostenuto solo ed esclusivamente nel caso in cui il porto d’armi fosse stato soggetto a revoca.
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Fonte: armietiro
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