Porto per difesa: nuova sentenza del Consiglio di Stato

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Porto per difesa: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 720 del 20 gennaio 2023, il Consiglio di Stato (sezione Terza) è tornato a occuparsi dei presupposti alla base del “dimostrato bisogno” per il rinnovo del porto d’armi per difesa personale. In particolare, il caso è di un cittadino della provincia di Caserta, imprenditore caseario, al quale è stato respinto il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, del quale è stato in possesso per anni, con la motivazione che “lo spostamento di residenza del soggetto dal comune di -OMISSIS- infine abbia ridotto la distanza percorsa da quest’ultimo con denaro contante, gli episodi oggetto delle denunce presentate dall’interessato, tra cui la rapina a mano armata subita nella propria abitazione nel 2017, non evidenzino uno specifico rischio connesso all’attività professionale esercitata, il paventato rischio derivante dal frequente trasporto di contanti appare ridimensionato dal d.lgs. n. 231/2007, che dispone il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi superiori ad euro 3.000”.

La stessa sezione del Consiglio di Stato, peraltro, con sentenza 28 settembre 2015, n. 4520, in relazione alla situazione di un cittadino al quale sia stato rilasciato e rinnovato per più anni un porto di pistola per difesa personale aveva a suo tempo argomentato che “posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio”.

Con la sentenza del 20 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ha tuttavia aggiunto ulteriori considerazioni sull’argomento, di segno in parte opposto, dichiarando che “l’amministrazione rimane sempre libera di rivalutare periodicamente gli interessi coinvolti nel procedimento, anche alla luce dell’immutato quadro fattuale e dei nuovi indirizzi in materia di pubblica sicurezza. Non sussiste dunque l’onere di motivazione rafforzato invocato nell’atto di gravame. Peraltro, nella fattispecie all’esame vi sono diversi elementi sopravvenuti al primo rilascio (2004) che hanno condotto la Prefettura ad emettere una decisione di segno opposto a quella adottata negli anni passati, e segnatamente: a) il cambio di residenza dell’istante, il quale comporta che egli debba percorrere circa 50 km in meno trasportando le somme di denaro prelevate dai punti vendita; b) la normativa di cui all’art. 49, d.lgs. n. 231/2007, che limita il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi all’importo massimo di euro 3.000; c) la possibilità di ovviare ai continui trasferimenti di denaro contante mediante le innovazioni tecnologiche oggi diffuse, quali gli strumenti di pagamento elettronici, il ricorso agli sportelli bancari diffusi sul territorio, ovvero il ricorso ai servizi di trasporto portavalori; d) i mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica forniti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il quale ha imposto all’Autorità di p.s. criteri di valutazione più rigorosi per il rinnovo/rilascio delle licenze in parola. A tali elementi si aggiungono le considerazioni dell’amministrazione circa il mancato collegamento tra la rapina in abitazione subita dall’appellante nel 2017 e l’attività lavorativa da egli svolta come imprenditore caseario. Dalla lettura della denuncia sporta dalla di lui moglie, in effetti, non si evincono circostanze utili ad evidenziare un simile nesso eziologico. Peraltro, vale appena ribadire quanto già sottolineato dal Tar in merito alla necessità di impedire che il paventato pericolo di aumento di reati contro la persona e il patrimonio possa alimentare una generalizzata diffusione delle armi, determinando un ulteriore aggravio per la tutela della sicurezza pubblica”.

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Fonte: armietiro
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