Cassazione: nuova sentenza sull’aria compressa
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Cassazione: nuova sentenza sull’aria compressa
Con sentenza n. 6749 del 18 febbraio 2025 (udienza 1° ottobre 2024), la sezione I penale della Cassazione ha confermato la condanna a carico di un cittadino per detenzione abusiva di un’arma ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 joule. L’arma era peraltro stata regolarmente denunciata dal padre dell’imputato, poi scomparso, ma la denuncia non era mai stata intestata al figlio. Nei confronti delle sentenze di condanna emesse dai tribunali di merito, l’imputato ha proposto ricorso, motivando, tra gli altri, la richiesta con “violazione di legge in relazione alla ritenuta consapevolezza della natura di arma della carabina e della sua offensività, pertanto, non sarebbe sussistente il dolo richiesto dalla norma incriminatrice” e con “violazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo nella detenzione della carabina poiché esso sarebbe dovuto essere dimostrato con un apposito accertamento e sarebbe potuto essere escluso sulla base delle osservazioni del consulente tecnico nominato”. Inoltre il ricorrente ha osservato, per mezzo del proprio difensore, la “non consapevolezza di detenere la carabina che sarebbe stata asseritamente occultata dalla moglie”.
I giudici hanno tuttavia respinto il ricorso come infondato, argomentando che “In tema di detenzione di armi, questa Corte ha già affermato che è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell’ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l’arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l’arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. La ratio della norma che impone detto obbligo è, infatti, quello di individuare gli attuali detentori di armi e i luoghi dove esse si trovano, per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessari controlli. Ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell’avere materialmente l’arma a disposizione per un tempo apprezzabile a nulla rilevando i motivi dell’azione (Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, ulteriormente Rv. 256302). A ciò va aggiunto che, con Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481, è stato specificato che non esclude il dolo del di detenzione illegale di arma l’erroneo convincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il possesso dell’arma all’autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alla detenzione illegale di una pistola da parte di una vedova il cui marito aveva denunciato – e successivamente rottamato – un’altra pistola avente matricola diversa rispetto a quella che la donna comunque non aveva denunciato in sede di successione). Va ricordato, infine, che la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l’agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D’altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall’art. 5 cod. pen., quando l’agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui – ad eccezione di ipotesi specifiche – è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell’ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen. (Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Rv. 236432)”.
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Fonte: armietiro
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